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Facciamo il punto - ma non la croce - sul Cognome Materno ai Figli in Italia

Facciamo il punto - ma non la croce - sul Cognome Materno ai Figli in Italia

Le banalità più correnti sull'attribuzione del cognome ai figli e la reale necessità di una legge

Sabato, 03/02/2018 - “Il cognome materno? Ma che bisogno c’è di fare una legge, a me sta bene così”, scriveva un tale poco tempo addietro intervenendo in un gruppo di FB, dopo avere rimesso in sesto i suoi occhi che nel leggere di una proposta di legge al Senato erano andati a convergergli sul naso.
Gli sta bene? Ma che strano! I suoi figli, se per caso ne ha, portano il suo.
“Eh? Cosa? Ma spiegatemi un po’: un figlio dovrebbe prendere due cognomi, suo figlio quattro, ognuno dovrebbe portarsi dietro quello di nonne e bisnonne, solo per dare visibilità alle madri?”, obietta deridendo un’altra voce. Di un uomo? No, di una donna.
Dobbiamo dircelo con franchezza, purtroppo. Non tutte le donne hanno avuto fin qui consapevolezza di ciò che abbia significato e significhi per loro stesse e per i loro figli la soppressione del cognome materno.
Rassicuriamo la signora in questione invitandola a leggere i testi delle proposte in cui si spiega come, quando e perché i cognomi non saranno mai più di due. Basterà? Non è detto, perché circolano intere nebulose di asserzioni abitualmente infondate.
«Ma che mi dici mai! La cognata della cugina della signora che abita al piano di sopra cinque anni fa ha dato anche il suo cognome a suo figlio, proprio alla nascita, veh!».
E ancora: «Si può fare di già, non c’è nessun bisogno di una legge!».
Il bisogno invece c’è ed è anche necessario ed urgente darvi risposta in maniera appropriata.
Il bisogno lo avvertono quelle donne che, diversamente dalla signora citata, si sentono subito dopo il parto bruscamente estromesse, a forza di legge, da quel legame intimo e naturale che le aveva unite al proprio figlio, se il padre del pargoletto è in disaccordo.
Lo avvertono quelle donne che, nell’ambito di un’unione ormai scissa, vivono con un figlio che non porta il loro cognome, sentendosi obbligate a dimostrare, in svariate occasioni, che quel bambino non è per loro un estraneo.
Lo avvertono i bambini che si trovano a vivere in un nucleo familiare in cui la madre ha un nuovo marito o compagno e che non hanno un cognome che li leghi agli adulti di casa;
lo avvertono ancor più fortemente quei bimbi che vivono in una nuova famiglia in cui son nati dalla stessa madre altri figli, a cui non sono collegati da niente.
In tutti questi casi, i bambini soffrono quotidianamente per una discriminazione che li esclude (sempre per via di madre e non di padre), grazie a quella nota tradizione testarda, la cui tenacia a scomparire dalle leggi ha condotto la retrograda Italia a ricevere nel 2014 una condanna dalla CEDU, per violazione dei diritti umani.
L’impossibilità di attribuire il cognome materno alla nascita - com’è stato in assoluto sino alla sentenza della Consulta 286/2016 - si configura infatti come una discriminazione manifesta nei confronti della donna, una lesione che la Corte Costituzionale italiana ha tentato di sanare in modo contradditoriamente parziale con la sentenza appena citata.
Stabilendo infatti che il cognome materno possa venire attribuito alla nascita solo in presenza di accordo tra i genitori, la Corte Costituzionale ha posto il volere della donna alle dipendenze del volere dell’uomo nell’ambito della gestione della vita familiare, contraddicendo così quel principio di parità tra le persone e in particolare tra i coniugi, sancito dall’art. 29 della Costituzione.
Ma accantoniamo gli artifizi delle leggi e osserviamo quanto possa incidere nello sviluppo dei figli la patrilinarità del cognome.
I bambini apprendono da noi il modo in cui stabilire le relazioni tra le persone. La prima cosa che scoprono, non appena riescono a dare un senso alle parole, è che loro non hanno il cognome della mamma ma solamente quello del papà. È con quello che si presentano a scuola, è con quello che vengono conosciuti, è con quello che sono obbligati a strutturare la propria identità. La mamma esiste, però conta poco ed infatti nel loro cognome non c’è. La donna serve, ma non è poi necessaria e non possiede valore alcuno in sé dato che la sua identità è sopprimibile.
Questa è la prima traccia di un percorso di pesante discriminazione tra i sessi, che se lasciato a se stesso darà frutti che non saranno di sana convivenza sociale.
Dal 1979 sono stati presentati in Parlamento numerosi progetti di legge concernenti l’attribuzione del cognome materno ai figli. Dall’esito del ricorso Cusan-Fazzo alla Corte EDU nel 2014, era derivato all’Italia l’obbligo di approntare IN TEMPI BREVI una legislazione differente, che eliminasse la discriminazione rilevata nei confronti della donna. L’Italia, malgrado ciò, non è stata capace di discutere e approvare entro la XVII Legislatura l’unico progetto di legge che avesse avuto almeno l’approvazione di una delle Camere.
Oggi siamo alla vigilia delle elezioni. C’è il rischio che il maschilismo così profondamente radicato nella società italiana riesca nuovamente a sottrarsi, nell’arco della nuova Legislatura, all’obbligo imposto da Strasburgo.
Le donne hanno però cominciato a svegliarsi e sono sempre meno numerose quelle che accettano il costume corrente. Meno che mai lo accettano le madri separate o divorziate che vivono con un figlio che non porta anche il loro cognome e si scontrano con un NO dell’ex partner, che rende vana la loro richiesta di aggiunta, di cui si sono sin qui occupati i Prefetti.
Occorre una legge e una legge nuova, che normi appropriatamente anche gli aspetti non affrontati nelle proposte parlamentari precedenti.
Occorre questo progetto, o uno che parecchio gli assomigli, occorre che i partiti si assumano la responsabilità di occuparsene, occorre muoversi adesso e non quando i giochi saranno già fatti; occorre parlarne pubblicamente a voce alta ed è per questo che abbiamo bisogno di voi.

Proposta: Disposizioni sul Nome della persona e sul Cognome dei coniugi e dei figli, su change.org.
https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli


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