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Stalking, risarcimento: indietro o avanti tutta?

Stalking, risarcimento: indietro o avanti tutta?

La recente riforma del processo penale estingue le ipotesi meno gravi del reato di stalking, monetizzando il danno subito da chi ne è vittima, anche contro la sua volontà

Giovedi, 29/06/2017 - Nonostante le note critiche degli operatori giuridici al riguardo dell’approssimazione con cui si era approntata nel 2009 la normativa riguardante il reato di stalking, il conseguente dibattito aveva evidenziato nel corso degli anni l’opportunità di evitare la legislazione per decreto in siffatta materia. Pur in presenza di una diffusa opinione, concernente la circostanza che la normativa istitutiva dello stalking, DL n. 11/2009, fosse viziata da indeterminatezza e punisse il danno causato alla vittima e non i comportamenti dello stalker, la recente modifica degli aspetti processuali di siffatto reato ancora una volta è avvenuta senza un preventivo confronto nelle aule parlamentari. Eppure allora la normativa fu considerata affrettata perché, per provare l’accusa, si prendeva a riferimento il danno psicologico inferto alla vittima e non il comportamento criminoso in sé. Sembrava che la legge sullo stalking risultasse rispondere più ai desiderata dell’opinione pubblica che alle esigenze degli addetti, necessitanti invece di determinatezza della fattispecie delittuosa per stabilire la soglia di conseguente punibilità dei comportamenti denunciati.



Nel corso degli anni a venire fino ad oggi intorno al reato di stalking si è costruito un processo di consapevolizzazione delle sue vittime circa la necessità di denunciare i comportamenti persecutori che inducono anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella persona perseguitata. E’ pur vero che nei casi più gravi, ossia qualora la vittima sia un minore, un soggetto disabile, oppure quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore, la procedibilità sia d’ufficio, ma altrettanto è innegabile che la denuncia della vittima comporti misure connesse a questo reato. Così per l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dai prossimi congiunti, conviventi o persone legate all’offesa da relazioni affettive, come anche il divieto di comunicare con essi attraverso qualsiasi mezzo, soprattutto laddove si tema che lo stalker possa commettere nel prosieguo un omicidio. Ciò nonostante le carenze della normativa ex decreto legge n. 11/2009 hanno continuato a consolidarsi nel tempo, soprattutto per quanto attiene alla circostanza che i magistrati possano incorrere in errore nella valutazione della querela, visto che i parametri indicati da siffatta regolamentazione, ossia “il grave stato d’ansia e di paura” ed “il fondato timore” sono eventi psicologici di onerosa verifica.



Conseguentemente, di fronte all’accelerazione inferta dall'attuale riforma del processo penale, statuente che per l’ipotesi di stalking procedibile a querela di parte il reato venga dichiarato estinto dal giudice con la dazione di un ristoro economico da lui stesso valutato congruo, pur in presenza del parere contrario della vittima di tale reato, ci si chiede se tale accelerazione risponda più ai bisogni della macchina giudiziaria che di chi si trovi ad essere colpito da tali condotte persecutorie. Come per i tempi in cui fu decretata la nuova fattispecie criminosa dello stalking, allorchè si puntò per ciò che attiene alle donne sue vittime a calmierare l’opinione pubblica con un provvedimento d’urgenza piuttosto che iniziare a porre in campo un vero e proprio cambiamento culturale in tema di violenza di genere, la valutazione su questo recente cambio di rotta potrebbe essere viziata da fini non propriamente consoni ai bisogni e alle esigenze di giustizia delle perseguitate. Di fronte ad eventuali dubbi sulla congruità di questa depenalizzazione per così dire giudiziaria del reato di stalking, sarebbe quindi più opportuno che al riguardo si avvii un serio confronto parlamentare, per ovviare a probabili ulteriori deficit di costituzionalità delle nuove scelte approntate.



Quando ci si approccia allo studio del diritto nelle scuole italiane, alla frequente domanda degli studenti a cosa servano le leggi personalmente mi sono trovata a rispondere che il loro fine sia di tutelare i più deboli dai più forti. Orbene, compito delle istituzioni è predisporre, ad esempio, le norme non in base agli appetiti specifici degli operatori del diritto e meno che mai dell’opinione pubblica. La stella polare da seguire deve essere, sempre e comunque, l’andare incontro ai bisogni di chi subisce comportamenti criminosi, come nel caso particolare dello stalking. Con la recente riforma del processo penale, applicata anche alle ipotesi meno gravi di questo reato, si è voluto monetizzare il danno subito dalla vittima come se fosse un’ autovettura danneggiata a cui necessitino le opportune riparazioni per ritornare su strada. Se andiamo ulteriormente a considerare che la somma di denaro possa essere anche rateizzata, chi viene perseguitato si sentira danneggiato ed anche beffato. Ma, soprattutto, si considererà un soggetto inanimato, una cosa, non titolare del diritto costituzionale ad un giusto processo. Ed insieme a questa sensazione avvertirà di avere perso, ma la sua non sarà di certo una sconfitta personale, bensì di tutti. Si colga, quindi, l’occasione delle critiche mosse a questa scelta normativa per correggere la mira di quando sbagliato nel passato al riguardo del reato di stalking e, soprattutto, nel cambio di rotta si evitino decreti governativi e si coinvolga il parlamento, di modo che siano quanto più possible condivise dalle forze politiche ivi presenti regole nuove su tale fattispecie criminosa, nell’interesse di tutto il consesso sociale.

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