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#Stop143bisCognomeMaritale - Petizione ai Presidenti. Risolvere la liturgia maschilista dei Cognomi

#Stop143bisCognomeMaritale - Petizione ai Presidenti. Risolvere la liturgia maschilista dei Cognomi

Il COGNOME del MARITO presente su molte tessere elettorali delle donne coniugate ha suscitato vibranti proteste. Tutto però deriva dal 143bis c.c. da eliminare

Domenica, 02/06/2019 - Milano, 2 Giugno 2019, Festa della Repubblica

Ill.mo Presidente Mattarella, Egr. Presidente del Consiglio Conte, Egr.i Presidenti delle Camere, Casellati e Fico, Egr. Ministro della Giustizia Bonafede,
il 23.10.2015, tramite lettera segnalavo al Capo dello Stato una mia Petizione diretta al Parlamento della Legislatura precedente, in cui rilevavo come la soppressione della modifica del 143bis dal testo camerale originario del Ddl 1628 - poi approdato al Senato e lì defunto - lasciasse inalterata la violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU, perpetrata dalla legge n.151 del 19 maggio 1975, ancora vigente.
Prevedevo altresì una modifica di tale articolo, diversa e utile a superare ogni riserva, in un’altra mia Petizione annunciata nel 2018 alla Camera e al Senato, dal titolo “Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli”, oggi riaperta, che verrà consegnata fra non molto al Parlamento della Legislatura attuale e che è stata anticipata per lettera ad alcuni parlamentari.
Esprimo oggi altre considerazioni, conseguenti alla recente presenza in molte schede elettorali del “cognome maritale”, che ha già dato già luogo a nuove richieste altrui sul tema, con le quali concordo.
La sentenza della Cassazione Sez. I Civ. del 13.07.1961 n.1692 stabiliva, dopo stringenti analisi, che l’assunzione del cognome del marito prevista dall’art. 144 del Reg. Decr. 16.03.1942, n. 262 sulla “potestà maritale” non potesse rivestire carattere coattivo.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 sopprimeva però quell’articolo sostituendolo con il 143bis di cui si discute, per il quale la donna non più “assume” ma “aggiunge al proprio cognome quello del marito” e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Ne è conseguito che, dimenticato il senso delle pertinenti osservazioni della sentenza del 1961 citata, detta ”aggiunta” sia stata e sia ritenuta talora inderogabile, rispuntando qua e là in un modo o nell’altro, in contrasto anche con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2.10.2003, resa sul caso C-148/02 nei confronti del Belgio, nonché di un parere emesso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con cui si vieta la modifica dei cognomi attribuiti alla nascita nei casi di trascrizione degli atti di nascita per i nati all’estero e ciò perché il mantenimento del cognome originario, senza manipolazioni di sorta, è un diritto inviolabile della persona umana.

Ill.mo Presidente Mattarella, 
la condanna pronunciata dalla CEDU il 7.01.2014 in merito al ricorso Cusan e Fazzo sull’attribuzione del cognome ai figli non si è estinta solo perché è cambiata la Legislatura. Il nostro Stato, nel ratificare la CEDU nel lontano 1955 ha accettato tutti gli articoli in essa contenuti e si è automaticamente posto sotto il giudizio del Tribunale di Strasburgo per ogni violazione di quelle norme.
È mio parere – non so se anche Suo – che richiamare al rispetto delle sentenze emesse e dunque al varo di leggi che riformino normative carenti e lesive della dignità della donna in merito al Cognome dei Figli possa rientrare tra le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, che dei vari accordi e trattati internazionali è anche garante. Se però su questo m’inganno non me ne voglia, fermo restando che una Sua qualunque iniziativa di sollecito sarebbe comunque ben gradita alle donne.

Signori Presidenti del Consiglio e delle Camere e Signor Ministro della Giustizia,
la condanna pronunciata dalla CEDU il 7.01.2014 in merito al ricorso Cusan e Fazzo sull’attribuzione del cognome ai figli non si è estinta solo perché perché il tema, distrattamente, non è stato inserito nel “contratto di governo”.
Penso di conseguenza che sarebbe il caso di calendarizzare la discussione delle Proposte di Legge sul Cognome dei Coniugi e dei Figli già presenti in Parlamento, che prevedono anche la modifica del 143bis.
Aggiungo che ove fosse possibile avviare percorsi più brevi, sarei felicissima – e non solo io - se fosse emanato un Decreto Legge per risolvere al più presto questa liturgia maschilista dei cognomi, mitigata solo in parte dalla Sentenza della Consulta 286/2016, che, partendo da una richiesta consensuale di due coniugi per l’attribuzione “anche” del cognome materno alla nascita, ha finito col rendere vincolante p a r a d o s s a l m e n t e il consenso del padre, vanificando in tal modo, sotto questo aspetto, la pari dignità dei coniugi oggi affermata nel nostro ordinamento.

Se però doveste ritenere inevitabile, dato il carattere incerto e ballerino dell’attuale congiuntura politica, rinviare la trattazione integrale del Cognome dei Coniugi e dei Figli lasciando la completa modifica del maschilismo anagrafico corrente a un Parlamento o a un Governo al riguardo più ottemperante di questo, mi rimarrebbe da chiederVi: si potrebbe almeno spazzare via il pesante residuo di una mentalità che offende e smuinisce la figura sociale della donna, sostituendo il 143bis o abrogandolo del tutto già adesso?
Ve ne saremmo sinceramente grate, io e tante altre donne.
Porgo i miei migliori saluti.
Iole Natoli
odg n. 087194


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