Bongiorno Giulia, il trucco è svelato. E non svicolare vantando l’aumento delle pene!
Dal 'consenso libero e attuale' alla 'volontà contraria all’atto sessuale' c'è l'abisso in cui precipita la certezza di potersi difendere per le violenze sessuali. E dire che perfino la formula del matrimonio recita...
Mercoledi, 28/01/2026 - Il femminile di giornata settantanove / Bongiorno Giulia. Non svicolare vantando l’aumento delle pene!
La Senatrice Giulia Bongiorno, in qualità di presidente della Commissione Giustizia in Senato ha proposto e fatto votare la nuova formulazione del disegno di legge rivolto all’articolo 609 bis del codice penale, riguardante la violenza sulle donne.
La proposta approvata con 12 voti a favore e 10 contrari, riguarda il cambiamento della definizione fondamentale del parametro che riguarda la condizione della donna al momento dei fatti, che passa da: ”consenso libero e attuale” a “volontà contraria all’atto sessuale “. La nuova definizione del testo prevede, inoltre, l’inasprimento delle pene: proposta che la senatrice della Lega esalta, rivendicandone il merito. Certo è un fatto positivo, ma vorrei sottolineare che rappresenta l’atto definitivo del processo, ovvero quando la donna dovrebbe essere riuscita ad essere creduta arrivando ad ottenere giustizia con il riconoscimento di essere stata violata oltre ogni consenso.
Quella parola consenso, che come concetto decisivo fu approvato in modo incredibilmente unitario alla Camera dei deputati nel novembre del 2025 e che oggi divide maggioranza e opposizione. Modifica che ha fatto registrare le proteste di molte organizzazioni femministe e femminili, le quali mercoledì 27 gennaio - nei giorni dell’approvazione del disegno di legge in Commissione Giustizia in Senato - hanno manifestato tutto il loro dissenso, contestando fortemente anche in sintonia con i partiti dell’opposizione.
Una stesura, quella approvata, che abolisce il “consenso libero e attuale” sostituendolo con il concetto di ”volontà contraria all’atto sessuale”. Un cambio di definizione che Bongiorno difende, sostenendone la validità mentre per l’opposizione, di fatto, significa indebolire la condizione della difesa femminile ribaltando nuovamente sulle donne l’onere della prova. Il testo con le 'modifiche Bongiorno' tornerà alla Camera per il voto il 10 febbraio.
Ma per comprendere meglio la complessa vicenda della legge, con tutte le implicazioni politiche che avevano visto finalmente unite maggioranza e opposizione su un tema davvero trasversale, vale la pena di ripercorrere il calendario.
Era il 12 di novembre quando Giorgia Meloni ed Elly Schlein s’incontrano e, dandosi la mano, concordano di votare insieme il nuovo testo dell’articolo 609 bis del Codice penale che disciplina la violenza contro le donne e lo stupro. Un voto unitario a cui aveva dato il via la Camera dei deputati il 19 novembre in modo vista della simbolica data del 25 novembre, giorno contro la violenza alle donne.
Finalmente un’azione importante di interesse comune e che vede le donne al centro: questo il pensiero di quei giorni, e il sentimento con cui la decisione è percepita. La notizia che l’accompagna nell’informazione è che il testo c’è: è pronto. E quando il 25 novembre tutto cambia e si scopre che la maggioranza non è pronta per convergere unita sul voto, che bisogna rimandare il tutto, rimandare e rivedere il testo; per le donne, per chi aveva guardato con soddisfazione questo appuntamento fortemente simbolico è chiaro che si apre un’altra storia ovviamente conflittuale. Non ci vorrà molto a scoprire che a porre dei veti è una parte del governo con cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non vuole certo discutere; già in quella fase il problema era la definizione 'consenso della donna' e il bisogno di trovare una nuova dicitura più ambigua, più indeterminata, più vaga e ambivalente. Di questa ricerca nel suo ruolo di presidente della commissione Giustizia in Senato si responsabilizza la Senatrice Bongiorno, che forte del suo profilo di legale e anche protagonista di processi per stupro, difende anzi propone il cambio di definizione; per dimostrare la sua vicinanza alle donne, non a caso, sottolinea di essere colei che ha voluto l’inasprimento delle pene. Peccato che per gli stupratori le pene arrivano quale ultimo atto, se e quando le donne saranno state credute di non aver dato il loro consenso. E' soprattutto su questo che si apre il conflitto politico, giocato sui termini a cui si appoggerà la credibilità della denuncia della violenza subita. Tornando allora al termine consenso, oggetto della controversia, che dopo il molto che ho letto, da persona che cerca di capire da chi parla e scrive forte della professionalità praticata, mi sembra essere, nonostante la Senatrice Bongiorno quello più funzionale, mi piace andare oltre. Trovo infatti come sia interessante, con un volo pindarico, soffermarsi sulla simbologia e valore culturale positivo e decisivo che ha oggettivamente per la sua assertività oggettiva il termine consenso.
Vale la pena di menzionare la frase dal valore simbolicamente potente che è quel “consenso matrimoniale” che accompagna quale dicitura formalmente e burocraticamente scontata, l’uomo e la donna per le pubblicazioni matrimoniali presso l’ufficio del proprio comune, prima dell’atto pubblico e ufficiale. Si tratta di una parola che evoca il si o il no in termini essenziali e che nel caso del nostro decreto 609 bis con l’aggiunta dei due aggettivi: libero e attuale; conferma la tassatività su cui la donna può difendersi per parlare dell’abuso subito. Ma cosa centra? Forse questo, mi direbbe Bongiorno semmai mi leggesse.
Invece io penso che c'entri e che rafforzi il valore di un termine che chiarisce, delimita e non vaga nell’infinito mare dei se, dei forse, dei però ma va dritto al dunque per appurare la verità.
Paola Ortensi
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