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Contro la soppressione governativa delle consigliere territoriali di Parità

Contro la soppressione governativa delle consigliere territoriali di Parità

In audizione parlamentare l’UDI (Unione Donne in Italia) si è espressa contro il decreto legislativo del governo Meloni, in cui vengono eliminate le consigliere territoriali di Parità.

Lunedi, 30/03/2026 - Lo scorso 24 marzo si è svolta, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, l’audizione dell’Unione Donne in Italia (UDI), in merito al decreto legislativo 382/2026, emanato dal governo Meloni relativamente alla soppressione delle consigliere territoriali di Parità. Si ricorre a tale strumento normativo per recepire sia la Direttiva (EU) 2024/1499 del Consiglio europeo, che la Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento Europeo, statuenti il quadro giuridico vincolante in materia di organismi di Pari Opportunità. Il recepimento delle direttive comunitarie in Italia è l’idoneo processo di integrazione delle norme UE nel diritto nazionale, visto che esse fissano obiettivi vincolanti, ma nel contempo lasciano discrezionalità ai singoli Paesi comunitari sulle modalità riguardanti la loro attuazione. A tal fine il Governo italiano si avvale dei decreti legislativi, come in questo caso, su cui il Parlamento è chiamato ad esprimere un parere, con l’obiettivo in tal caso di assicurare «la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, ed in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura, nonché in materia di occupazione e impiego» (direttiva 2000/43/CE).

Le audizioni in Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati servono conseguentemente per consentire al Parlamento di esprimere un parere sul decreto legislativo n. 382 di recepimento delle due direttive europee riguardanti gli organismi nazionali di Parità. Tale decreto al comma 1 del’art.2 “istituisce, a decorrere dal 1º gennaio 2027, l'Organismo per la parità, prevedendo che esso operi senza vincoli di subordinazione e gerarchia e sia dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria. Il comma 2 prevede il subentro dell'Organismo alla consigliera o al consigliere nazionale di Parità. Tale figura istituzionale allo stato attuale coordina la Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di Parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri (regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta), con il compito di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

Risulta quindi evidente che la nascita di tale osservatorio sia soppressivo anche delle consigliere territoriali di Parità, organismi pubblici preposti alla tutela di lavoratrici e lavoratori contro le discriminazioni di genere sul lavoro, nel solco di promuovere e controllare l'attuazione dei principi di uguaglianza e pari opportunità. Se, ad esempio, una donna decidesse di divenire madre ed in conseguenza di tale decisione fosse licenziata dal suo datore di lavoro, fino ad oggi la discriminata sarebbe accompagnata dalla figura istituzionale della consigliera di Parità competente territorialmente, per rivendicare la tutela dei propri diritti. Con il decreto legislativo 382/2026, a firma della premier Meloni e della ministra Roccella le consigliere territoriali di Parità vengono soppresse e sostituite da una Autorità a carattere nazionale a cui rivolgersi tramite pec.

Alida Castelli, già consigliera di Parità della Regione Lazio dal 2003 al 2017, lo scorso 24 marzo, in sede di audizione parlamentare presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, è intervenuta, in qualità di socia dell’UDI, per rappresentare le osservazioni contro tale decisione governativa di tale associazione storica, impegnata anche nella promozione della parità di genere ed uguaglianza nei luoghi di lavoro. Nell’introduzione ha plaudito alla direttive europee finalizzate a rendere uniformi nei Paesi comunitari le norme in materia di organismi di Pari Opportunità. Peccato , a suo dire, che il governo Meloni non tenga conto che al punto 46 della direttiva 1500/2024 si legga che essa “stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro”. E il regresso per il nostro Paese sarebbe più che evidente visto che, come ha fatto notare Alida Castelli ai componenti della commissione parlamentare preposta, “L’Italia si è dotata da anni di organismi di promozione delle pari opportunità per tutti fin dal 1991. Le consigliere territoriali, istituite sul territorio nazionale con l’ex decreto 196/2000, integrato nel Codice pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, sono dotate di tutte le mansioni che vengono delineate nella direttiva. Ossia, azioni in giudizio azioni extragiudiziarie, interventi diretti per la rimozione di discriminazioni singole o collettive ed altro ancora”.

Si tratta conseguentemente di funzioni molto importanti, quali individuazione delle discriminazioni, costituzione in giudizio al fianco o al posto della lavoratrice, richiesta di rimozione delle discriminazioni senza andare in giudizio. “Tutto questo viene soppresso e dato in carico ad un’ autorità indipendente’, l’ Organismo di Parità, sulla cui indipendenza bisognerebbe probabilmente discutere meglio, certo situata Roma in un ‘luogo accessibile e fruibile per tutte le persone’ come scritto nel decreto legislativo n.382” ha ben rimarcato Alida Castelli. Eppure “Il primo articolo del decreto 198/2006, all’articolo 4, recita: ‘L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. E difatti le funzioni delle consigliere di Parità realizzavano tale obiettivo nell’espletamento delle loro funzioni. L’Organismo di parità centrale, pur con i suoi numerosi componenti, sarà in grado di intervenire nei tavoli regionali con le necessarie competenze sul territorio comprese le ‘zone rurali e remote,’ che sembrano piacere tanto agli estensori del decreto?”, si domanda alfine sempre Alida Castelli.

Nel contempo la stessa non ha solo avanzato critiche al decreto legislativo di soppressione delle consigliere territoriali di Parità, di cui pure ha riconosciuto i limiti e le criticità, ma ha avanzato anche una proposta. “Una soluzione sarebbe stata quella di dotare le consigliere di risorse adeguate. Invece dal 2000, anno in cui venne adottata la legge che istituiva le consigliere di Parità regionali e provinciali in una rete con la consigliera di Parità, le risorse di anno in anno sono state ridotte, quasi azzerate. Il colpo di grazia lo si è avuto nel 2015, con il Dlgs 151, ove è stata poi definitivamente modificata la figura delle consigliere di Parità, soprattutto a livello locale, svuotandole del potere e del ruolo che era conferito loro… Ad un certo punto del decreto (ndr 382/2026) si afferma comunque che si potrebbero anche pensare a strutture territoriali sempre se c’è l’accordo con le strutture territoriali, e qui un dubbio dovrebbe presentarsi: se già ci sono perché abolirle per poi ricostituirle? Dotandole magari di adeguati finanziamenti di sedi strutture tecniche personale….Del resto la Direttiva che impone questo obbligo, all’articolo 20, recita: ‘Requisiti minimi 1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva. 2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nelle materie trattate dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE’. E, questo dovrà essere dimostrato! Non vorrei che questa ‘operazione di innovazione obbligatoria’ si rivelasse solo una innovazione truccata da vecchio ed un ritorno indietro”.

Una rete istituzionale rodata sul campo da anni, “con impedimenti ed ostacoli che ogni singola consigliera ha tentato di superare, nonostante difficoltà procedurali, istituzionali e anche economiche, ora viene soppressa”(Alida Castelli). Una mano, in carne ed ossa, che accompagnava anche fisicamente le rivendicazioni della lavoratrice, vittima di discriminazioni sul luogo di lavoro, viene sostituita da una posta elettronica certificata. La presidente del Consiglio Meloni si assuma conseguentemente la responsabilità politica di questa scelta, congiuntamente alla ministra Roccella, che spesso sottolinea come sia stato un traguardo importante per le donne italiane avere per la prima volta nel Paese una premier. L’Italia, dove lavora una donna su due, con il suo Meridione in cui la percentuale scende ad una su tre; dove le donne giovani hanno tassi di occupazione minori, pur con livelli di istruzione maggiori rispetto ai colleghi maschi, e stipendi peraltro inferiori; dove le donne lavoratrici, che percepiscono stipendi part-time (sia volontario che involontario), sono la maggioranza e sono di solito inquadrate in lavori a basso reddito; dove, se poi sono single o madri single, sfiorano addirittura la povertà, avere una presidente del Consiglio donna appare certamente una sventura, se solo si pensa che intenda avallare, come nel decreto legislativo 382/2026, la soppressione delle consigliere territoriali di Parità.

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