La limitazione dell'autonomia lavorativa, è "una forma di controllo e prevaricazione psicologica punibile penalmente"
Giovedi, 06/02/2025 - La Sesta Sezione Penale della Cassazione, pronunciandosi in materia di delitti contro la famiglia, ha ribadito che integra il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, per l'ipotesi in cui i comportamenti vessatori provochino nella vittima uno stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto imposte unilateralmente, costituiscano il risultato di atti di violenza e di prevaricazione psicologica. Già nel 2016, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10959, evidenziarono che l'espressione “delitti commessi con violenza alla persona, adoperata dal legislatore in sede di conversione del d.l. n. 93 del 2013, rinvia ad una fattispecie molto più ampia rispetto a quella del reato di maltrattamenti in famiglia originariamente previsto e deve pertanto essere inteso in senso estensivo, comprensivo di tutte le violenze di genere e quindi anche di quella che non si estrinsechi in atti di violenza fisica ma riguardi anche la violenza psicologica, emotiva o che si realizzi soltanto con le minacce (…). Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo o perdite economiche”.
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