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La Camera arbitrale islamica in Italia?  - di Maria Mantello

La Camera arbitrale islamica in Italia? - di Maria Mantello

La libertà religiosa non può diventare una giustizia separata

Venerdi, 16/10/2026

La questione non è la fede dei musulmani, ma il confine tra autonomia privata e sovranità della legge. Quando una regola religiosa pretende di disciplinare i diritti delle persone la laicità dello Stato è sempre il principio supremo irrinunciabile.

La nascita della Camera Arbitrale Islamica Italiana, costituita a Padova nel marzo 2026, riporta al centro del dibattito una questione che va ben oltre la cronaca.
L’organismo dichiara di voler risolvere controversie civili e commerciali secondo i principi della Shari'a, presentando l’arbitrato come uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria.
Il suo sito promette riservatezza, conciliazione e decisioni vincolanti, arrivando ad affermare che i lodi arbitrali possono avere effetti analoghi a quelli delle sentenze dei giudici italiani.
Ecco allora che la questione non può essere liquidata rifugiandosi nel relativismo culturale, o peggio giustificata in nome di una fede religiosa, glissando sul fatto sostanziale del primato della verifica dei diritti e delle libertà individuali tutelati nelle liberal-democrazie, e che trovano in Italia il baluardo della nostra Costituzione repubblicana. Questa tutela la libertà religiosa, ma non la identifica certamente col potere clericale che pretende di ergersi al di sopra dello Stato diritto, conquistato con fatica e rivoluzioni.
L’Illuminismo è stata la svolta liberatrice dalla pretesa di intabarrare gli esseri umani nei canoni clericali, innestando il faticoso processo di laicizzazione individuale e sociale che ha portato alla democrazia.

La laicità non è una concessione alla maggioranza
La laicità, nella separazione tra Stato e Chiese, diventava il principio per la inviolabilità della dignità umana, dove ognuno, nel vincolo del patto costituzionale democratico, «non può imporre all’altro più di quanto l’altro reciprocamente possa imporgli».
In uno Stato costituzionale la legge non è infatti l'espressione di una fede, di una tradizione etnica o di un'autorità spirituale. Ma bensì il quadro comune entro cui convivono cittadini con convinzioni differenti, che non possono certamente ergersi a gabbie confessionali di un apparato clericale al di sopra delle garanzie costituzionali.
Laicità significa impedire che una convinzione religiosa diventi un obbligo giuridico e che l'appartenenza a una comunità prevalga sui diritti garantiti a ogni individuo. Compresi quelli della libertà dai condizionamenti di un gruppo religioso. Un percorso faticoso che si è fatto spazio nel nostro occidente quando al libro sacro (leggi divine) è stato sottratto il valore di legge statale. Patto sociale (leggi umane) a garanzia dei diritti umani, compreso quello di libertà dalla religione.
Per questo il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione non può essere subordinato all'interpretazione di un testo sacro. Che non è legge, né organo giudiziale. Esistono i tribunali della Repubblica italiana; e non a caso l'articolo 24 tutela il diritto di agire in giudizio a tutti, mentre l'articolo 102 stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati dello stato, escludendo espressamente la creazione di giudici al di fuori di tale ordinamento.
Formidabile baluardo contro l’arroganza di chi pretende che il precetto religioso diventi bussola gerarchica di diritti.

Arbitrato privato o giustizia parallela?
L'ordinamento italiano consente alle parti di affidare agli arbitri determinate controversie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. E l'articolo 806 del codice di procedura civile esclude che possano essere devolute ad arbitrati “privati” controversie aventi per oggetto diritti inalienabili.
Il fondamento dell'arbitrato è la libera scelta delle parti, come ha chiarito anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 127 del 1977. Non basta però, chiamare un organismo «tribunale» per trasformarlo in un'autorità giudiziaria dello Stato. Pubblico e privato sono inseparabili nel baluardo dell’affermazione della dignità personale e dei suoi diritti inderogabili.
E non vale certo il trucco di spacciare l’autonomia privata per fare della famiglia la cellula riproduttiva di usi e costumi incompatibili della democrazia.
 

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