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Maltrattamenti: irrilevante la maggiore capacità di resistenza della vittima.

Maltrattamenti: irrilevante la maggiore capacità di resistenza della vittima.

La Suprema Corte definisce struttura, presupposti soggettivi e ambito applicativo del reato di maltrattamenti.

Giovedi, 07/05/2026 - La vicenda esaminata dalla Cassazione penale, Sezione III, sent. 9 gennaio 2026 – 30 aprile 2026, n. 15660, trae origine dal procedimento originatosi dalla denuncia presentata dalla persona offesa, la quale riferiva di essere stata sottoposta, per un periodo prolungato, a una serie di comportamenti vessatori da parte dell’imputato, con il quale intratteneva una relazione familiare caratterizzata da frequenti tensioni. Dalle dichiarazioni della vittima e dagli ulteriori elementi istruttori emergeva un quadro di reiterate condotte lesive, consistite in umiliazioni, aggressioni verbali, minacce e atteggiamenti di controllo, talora accompagnati da episodi di violenza fisica di modesta entità. Tali condotte, pur non sempre riconducibili singolarmente a specifiche fattispecie incriminatrici, risultavano idonee, nel loro complesso, a incidere in modo significativo sull’integrità psico‑fisica della persona offesa, rendendo la convivenza particolarmente gravosa. La cessazione della coabitazione non aveva interrotto la sequenza dei comportamenti vessatori: l’imputato aveva infatti proseguito nella medesima condotta oppressiva anche dopo l’allontanamento della vittima dall’abitazione familiare. Tale protrazione veniva considerata dal giudice di merito ai fini della configurabilità del reato abituale di cui all’art. 572 c.p.
La condotta incriminata si sostanzia in una pluralità di fatti, prevalentemente commissivi ma anche omissivi, che, se considerati isolatamente, potrebbero risultare non punibili (come atti di infedeltà o generiche umiliazioni) oppure non perseguibili d’ufficio (quali ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela). È tuttavia la loro reiterazione nel tempo a conferirne rilevanza penale: il reato si perfeziona quando si realizza un nucleo minimo di tali comportamenti — delittuosi o meno — collegati da un nesso di abitualità. Ai fini dell’abitualità non è necessario che la condotta si protragga per un periodo particolarmente esteso, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori anche in un arco temporale limitato. È sufficiente un nucleo minimo di condotte, commissive o omissive, collegate da un nesso di abitualità, senza necessità di una protrazione prolungata in quanto la ripetizione degli atti vessatori, anche in un arco temporale limitato, integra l’abitualità richiesta. La fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi integra un reato abituale proprio: nonostante l’uso del termine “chiunque”, esso può essere commesso solo da chi rivesta un ruolo familiare (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di autorità o affidamento nelle formazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’art. 572 c.p. (educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, professione o arte). Non è richiesto che il vincolo familiare implichi necessariamente convivenza o coabitazione. Pertanto, quando l’agente prosegue senza soluzione di continuità le condotte tipiche anche dopo la cessazione della convivenza, l’arco temporale del reato di cui all’art. 572 c.p. deve considerarsi semplicemente protratto. Si tratta di comportamenti che, pur non integrando sempre autonome fattispecie di reato, ledono l’integrità fisica o psichica della vittima e, valutati complessivamente, configurano una sistematica e programmata sopraffazione, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa. L’antigiuridicità penale deriva dalla reiterazione delle sofferenze unita alla costante intenzionalità dell’agente. Il reato non è escluso dalla maggiore capacità di resistenza della vittima, poiché la fattispecie non richiede che questa sia ridotta a una condizione di soggezione o di totale sopraffazione da parte dell’agente. Con riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p., non è richiesta la predisposizione di un preordinato programma criminoso che orienti, sin dalla loro rappresentazione iniziale, le condotte destinate a produrre abituali sofferenze fisiche o morali alla vittima. È sufficiente che l’agente abbia consapevolezza di perseverare in una sequenza di atti vessatori già in precedenza posti in essere, oggettivamente idonei a ledere la personalità del soggetto passivo. La volontà rilevante si configura come adesione unitaria al complesso delle condotte, funzionale a rendere gravosa l’esistenza del familiare, senza che sia necessaria una specifica intenzione di infliggere, in modo continuativo e programmato, una pluralità di sofferenze, essendo sufficiente la coscienza della reiterazione dell’agire oppressivo.

Avv. Francesca De Carlo

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