Lunedi, 13/04/2026 - 'Sono stata scorretta. Gli ho mentito. In realtà non prendevo la pillola'.
Non è solo una frase rubata a una conversazione dolente, di impronta confessionale. È spesso il detonatore di un dibattito che ciclicamente riemerge, tra cronaca giudiziaria e narrazioni mediatiche sugli uomini “incastrati” da gravidanze indesiderate. "Lei mi ha mentito, mi ha raggirato. Io mi fidavo. Mi sento a pezzi".
Sentimenti in parte persino comprensibili, ma che non trovano punti di appoggio, per fare un gioco di parole, né leali, né legali.
Quando il racconto si sposta dal piano emotivo a quello giuridico, infatti, il terreno cambia radicalmente: il diritto, qui, non conferma il senso comune. Lo contraddice. Eppure le consuetudini non vanno ancora di pari passo con le conquiste giuridiche. Alcune battaglie socioculturali meritano di essere portate più avanti.
La domanda, tanto semplice quanto carica di implicazioni, è questa: una donna è obbligata a dire al partner se assume o meno un contraccettivo? La risposta, sul piano normativo, è un secco: «no». Non esiste, in linea generale, un obbligo giuridico di informazione.
È un punto fermo che trova fondamento in più principi, consolidati anche dalla giurisprudenza di legittimità e che ci dà prova che il corpo della donna può ancora sperare, con le lotte femministe (condotte sia sul piano normativo che su quello culturale) di non subire progressive, ulteriori espropriazioni.
Ma chiariamo la cosa punto per punto.
Primo. La riservatezza.
Le informazioni relative alla fertilità, alla contraccezione e, più in generale, alla sfera sessuale e riproduttiva rientrano nel diritto fondamentale alla privacy. Si tratta di un ambito in cui vige la piena autodeterminazione individuale. Questo spazio resta, in linea generale, sottratto alle pretese di controllo o alle ambizioni di conoscenza da parte del partner. In altre parole, la scelta di assumere o non assumere un contraccettivo appartiene, anzitutto, alla persona interessata. Pretendere una trasparenza totale in questo ambito rischia di spostare il baricentro dal consenso reciproco al controllo del corpo altrui.
Secondo. La natura del rapporto sessuale.
Un rapporto sessuale tra adulti consenzienti non può essere ridotto a un contratto patrimoniale. Le categorie contrattuali non si applicano in modo meccanico all’intimità. La buona fede, la correttezza e l'informazione sono le benvenute, certo. Ma una diretta traslazione tra questi due ambiti rischia di essere fuorviante. Ovvio: la correttezza non è irrilevante. Ma per parlare di responsabilità giuridica servono presupposti più precisi: ad esempio, una condotta coercitiva, una minaccia, un inganno giuridicamente rilevante o una lesione effettiva dei diritti.
Terzo. L’auto-responsabilità.
Questo punto è cruciale. Chi non vuole procreare è chiamato ad attivarsi in prima persona, come soggetto direttamente implicato e come parte attiva. La disponibilità e l’accessibilità dei mezzi contraccettivi sono dati acquisiti, specialmente oggi: farvi ricorso è una forma di diligenza. Se un uomo si fida ciecamente della parola di una donna, implicitamente, questi le sta delegando in modo assoluto ogni responsabilità. E, di base, questa è la paradossale e sartriana scelta di chi non sceglie.
Quarto. L’assenza di illecito in un caso specifico.
Tacere, o persino mentire, sul proprio stato di fertilità o sull’uso di contraccettivi, in un noto caso esaminato dalla Corte di Cassazione (10906/2017), non è stato ritenuto né reato, né illecito. In quella occasione, la semplice menzogna sull’uso di contraccettivi o sulla fertilità non è stata considerata sufficiente, da sola, per dirsi già truffa o violenza privata. Si tratta di un pronunciamento forte, che però non chiude definitivamente tutti i casi possibili (specialmente quando l’inganno incida in modo rilevante sulla libertà e consapevolezza del consenso). È un passaggio importante, perché impedisce letture troppo semplificate, come il diffuso adagio: «mi ha mentito, ha commesso un reato».
Quinto. Il perimetro della legge 194.
Esiste, è vero, il principio della procreazione cosciente e responsabile. Esso è sancito dalla legge 194 del 1978. Ma si tratta di una garanzia pubblica che impegna lo Stato. Non intende creare obblighi di verità assoluta tra privati. Nel diritto italiano, non esiste un obbligo generale e automatico, per una donna, di informare il partner sull’uso o meno di un contraccettivo.
Il punto, allora, è meno scandaloso di quanto certa retorica suggerisca. È giusto ricordare che non va cercata alcuna rassicurazione personale nelle scelte contraccettive altrui. Esiste, del resto, una responsabilità personale che non può essere demandata ad altri. Proprio con questi cinque punti di femminismo, in definitiva, si vuole incidere culturalmente, spezzando l'assurda pretesa di garanzie, o la continua richiesta di rassicurazioni sul corpo dell'altra e dal corpo dell'altra.
Senza cinismo, senza inasprire i rapporti tra i sessi, facciamo nostro un principio elementare di libertà: l’autodeterminazione non si negozia.
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