L’ordinanza di rimessione, da cui ha avuto origine la decisione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 570 bis c.p., nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei casi di separazione o scioglimento del matrimonio, denunciando un duplice contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3, Cost.. Secondo il giudice rimettente, la scelta legislativa sarebbe irragionevole rispetto al trattamento riservato ad altri reati contro la famiglia, spesso procedibili a querela, e si porrebbe in tensione con la funzione rieducativa della pena, poiché sottrarrebbe alla persona offesa la possibilità di modulare l’intervento punitivo in un contesto relazionale già conflittuale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96/2026, dichiara le questioni non fondate, riaffermando un principio consolidato: la procedibilità dei reati rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore, purché la scelta non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata rispetto alla natura del bene giuridico tutelato. La Consulta valorizza la peculiarità dell’interesse protetto dall’art. 570 bis c.p., che non si esaurisce nella dimensione privatistica del rapporto tra ex coniugi, ma coinvolge un interesse pubblico alla tutela dei soggetti deboli, in particolare dei figli minori o economicamente non autosufficienti. La norma, rubricata «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», incrimina la condotta del coniuge che si sottrae al pagamento di qualsiasi tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi economici stabiliti in sede di separazione o di affidamento condiviso dei figli. La violazione di questi obblighi, incide su un’area di vulnerabilità che giustifica un regime di tutela rafforzato, sottratto alla disponibilità della persona offesa. La Corte respinge l’argomento fondato sul principio di ragionevolezza, rilevando che il raffronto con altri reati contro la famiglia non è dirimente: la disciplina della procedibilità non è governata da un criterio uniforme, ma da valutazioni di politica criminale che tengono conto della gravità del pregiudizio, della frequenza delle condotte e della necessità di evitare pressioni o ritorsioni che potrebbero dissuadere la vittima dal presentare querela. In tale prospettiva, la procedibilità d’ufficio non appare una scelta eccentrica, bensì coerente con la finalità di garantire un’effettiva protezione dei soggetti più esposti alle conseguenze dell’inadempimento. Quanto al parametro dell’art. 27, co. 3, Cost., la Corte esclude che la procedibilità d’ufficio incida sulla funzione rieducativa della pena. La natura del reato e la sua collocazione sistematica non implicano che la persona offesa debba poter disporre dell’azione penale; la rieducazione riguarda il trattamento sanzionatorio e l’esecuzione della pena, non la scelta della condizione di procedibilità. La Consulta sottolinea inoltre che la procedibilità d’ufficio non impedisce percorsi conciliativi o riparativi, né preclude al giudice di modulare la risposta punitiva in base alle circostanze del caso concreto. La sentenza si colloca nel solco di un orientamento che, negli ultimi anni, tende a rafforzare la tutela penale dei soggetti vulnerabili nei rapporti familiari, riconoscendo al legislatore un margine ampio nella definizione degli strumenti di protezione. La procedibilità non è un istituto neutro, ma un elemento di politica criminale che può essere calibrato in funzione della effettività della tutela e della prevenzione di condotte elusive, specie in contesti caratterizzati da asimmetrie di potere e dipendenza economica. La Corte respinge l’idea che la querela possa costituire un presidio necessario di autodeterminazione della vittima, riconoscendo invece che, in questo specifico ambito, la disponibilità dell’azione penale rischierebbe di tradursi in una minore tutela, esponendo la persona offesa a pressioni e condizionamenti incompatibili con la natura del bene giuridico protetto.
Avv. Francesca De Carlo
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