WILPF Italia: il GIP di Pordenone riconosce la presenza di armi nucleare in Italia
Archiviato il caso e riconosciuta a WILPF Italia la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi (disarmo e smilitarizzazione). Osservazioni a seguito dell'ordinanza
Domenica, 02/08/2026
Riceviamo da WILPF Italia e publichiamo Comunicato stampa dei denuncianti in merito all’ordinanza del 20/7/ 2026 della GIP di Pordenone ( notificata il 22). E’ giusto dare atto alla GIP di avere studiato e approfondito la questione sottoposta al suo giudizio molto più di quanto non abbiano fatto i precedenti magistrati di Roma e Brescia che si sono limitati a una o due righe di motivazione di archiviazione.
La GIP ha anche riconosciuto a WILPF Italia la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi (disarmo e smilitarizzazione).
Infine, ma è l’aspetto più importante, l’ordinanza considera sicura la presenza delle armi nucleari in Italia provata dalle molteplici fonti addotte dai denuncianti. Del resto anche la Procura aveva implicitamente ammessa la presenza delle armi non avendo ravvisato accertamenti esperibili.
La GIP ritiene giustificata l’importazione delle armi ex art. 51 CP ( esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). Questo rappresenta un’ulteriore conferma della presenza delle armi come fatto costituente reato ma discriminato ex art.51 e quindi non punibile.
La GIP ritiene legittime le preoccupazioni espresse dai denuncianti ma attinenti a una dimensione politica e non penalistica.
I denuncianti non sono dello stesso avviso.
La strada giudiziaria, però, ora si fa ardua perché il ricorso per Cassazione è precluso da una costante giurisprudenza che per le archiviazioni circoscrive l’ammissibilità ai soli casi di violazione del contraddittorio, rispettato nel nostro caso.
E’ possibile ipotizzare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo così motivando: la presenza delle armi nucleari rappresenta un rischio concreto e oggettivo per la vita dei cittadini italiani (lo riconosce anche la GIP); questa presenza viola l’art.2 della Convenzione europea laddove tutela il diritto alla vita nella sua accezione più ampia ed impone agli Stati aderenti obblighi di attivazione idonei ad escludere il rischio.
Contro l’ordinanza si sono espressi anche gli avvocati di IALANA (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) sostenendo, tra l’altro, che “ errato è anche il richiamo all’art. 117 della Costituzione. Il meccanismo di prevalenza di una norma internazionale (ammesso che un accordo segreto di nuclear sharing lo sia) sul diritto interno passa solo attraverso un incidente di costituzionalità.
Salvo che per il diritto europeo non esiste un’applicazione diretta del diritto internazionale pattizio incompatibile con il diritto interno da parte del giudice ordinario………………… Le norme di diritto internazionale umanitario inderogabili vietano la minaccia e l’uso delle armi nucleari…….Nessun trattato tra Stati può derogare a tali norme di ius cogens”.